Written by APE Genova

Convegno “Casa dolce casa: come difenderti”

Sabato 19 ottobre, alle ore 9.30, si terrà presso la Sala del Consiglio del Comune di Busalla (Piazza Enrico Macciò, 1) il convegno “Casa dolce casa: come difenderti”.
Saranno presenti tutti i consulenti della Valle Scrivia.
L’invito al Convegno e al Dibattito è rivolto a tutta la Cittadinanza.

Ordine del giorno

Apertura dei lavori
Ore 9.30 Saluto alle autorità

Prof. Giovanni Battista Pittaluga (Docente presso l’Università di Genova, Direttivo A.P.E.)
Crisi, tassazione e prezzo degli immobili

Dott. Pietro Suozzo (Delegato Valle Scrivia)
La tutela della proprietà privata

Arch. Roberto Galvani
Come aggiornare il valore della proprietà

Ing. Davide Spinella
Interventi manutentivi e risparmio energetico

Avv. Piermario Gatto e Avv. Enrico Montobbio
Problemariche relative alla ristrutturazione
Quando la proprietà incontra l’Amministrazione Pubblica

Avv. Vincenzo Nasini (Vice Presidente Nazionale ConfEdilizia; Presidente Federazione Ligure Proprietà Edilizia; Presidente A.P.E. ConfEdilizia Genova)
Proprietà, locazione e condominio: problemi e proposte

Avv. Alessandro Costa e Avv. Massimiliano Ricordini
Consegnuenze penali agli abusi edilizi

Avv. Giorgio Fonzi
Il costo e l’inutilità di certe proprietà

Dott. Andrea Bruni Prencipe
Fiscalità, detrazioni e novità normative
Tipologie varie dei contratti di affitto

Interventi del pubblico

Saluti e ringraziamenti

Ore 12.45 Chiusura dei lavori

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Obbligatorio il codice identificativo regionale

Entro il 1°agosto tutti coloro che affittano gli appartamenti con contratti di breve termine, a cominicare dagli affitti Airbnb, dovranno dotarsi del codice identificativo turistico regionale. Così ha deciso un paio di mesi fa la Regione Liguria, nonostante le proteste dei proprietari. Il ffatto che nel frattempo il governo abbia approvato un paio di settimane fa un codice identificativo nazionale, non ha cambiato le carte in tavola: il Codice identificativo turistico regionale per gli appartamenti (Citra) sarà obbligatorio. Entro questa data i codici dovranno essere pubblicati in occasione delle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, comprese le pagine delle piataforme social gestite dai titolari delle strutture ricettive. Vincenzo Nasini, presidente di Ape-Confedilizia Genova e vice presidente Confedilizia nazionale, conferma la contrarietà dei proprietari: “La Confedilizia locale e nazionale è sempre stata contraria all’istituzione di un codice obbligatorio”.

 

Il Secolo XIX, 18/07/2019

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ECOBONUS CESSIONE DEL CREDITO SULLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

Per gli interventi ecobonus sulle singole unità abitative, il proprietario o l’avente diritto alla detrazione fiscale può cedere il credito a terzi.
La comunicazione relativa alla cessione del credito dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 luglio 2019 per le cessioni avvenute nell’anno 2018 e dovrà essere presentata in forma telematica o cartacea all’Agenzia delle Entrate indicando tutti i dati richiesti dalla modulistica: “Comunicazione cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica”.
La comunicazione, a regime, scadrà il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

direttiva case green Confedilizia contro Governo
Written by APE Genova

NOVITA’ PER LE COMUNICAZIONI DI PROROGA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Niente più sanzioni a chi omette o ritarda la comunicazione di proroga per i contratti di locazione in regime di cedolare secca.

Semplificazione fiscale: dal 30/6/2019, l’articolo 3-bis del Dl 34, aggiunto dalla legge 58/2019, prevede la NON applicazione di sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione con regime della cedolare secca.

Mentre rimangono ancora in vigore tutti gli adempimenti per la registrazione del contratto di locazione comprese le relative sanzioni da applicare per l’omesso o ritardo nella registrazione.

 

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CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI: PROROGA BIENNALE E NON PIU’ TRIENNALE

La legge 431/98 articolo 2 comma 3 prevede la stipula del contratto di locazione a canone concordato o convenzionato e al comma 5,  per questa tipologia di contratti, indica una durata 3+2.

Da quando è entrata in vigore la legge, è subito nato il dubbio sul termine della proroga se dopo i 5 anni (3+2) il contratto si prorogasse di altri 2 o 3 anni.

L’incertezza era sorta con il comma 5 della stessa legge che recita: “….Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnova alle medesime condizioni”.

Il legislatore in sede di conversione del Dl 34/2019 (convertita in legge n. 58/2019) ha voluto chiarire che cosa si intendesse con “…il contratto si rinnova alle medesime condizioni” e a tal fine ha inserito l’articolo 19 bis titolandolo come “Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato”

Infatti l’articolo 19 bis recita:“Il quarto periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto e’ rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.”

Quindi il contratto a canone concordato 3+2, decorsi i 5 anni si rinnova di due anni in due anni.

Il DL 34/2019 convertito in legge n. 58/2019,  è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 29/06/2019 e di conseguenza è entrato in vigore il 30/06/2019.

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