Mentelocale 19/10/2019 – Casa dolce casa: come difenderti, incontro
Bene rifugio per antonomasia fino al nuovo millennio, oggi la casa resta un occasione di investimento ma anche un bene da difendere da una serie di attacchi: le tasse, il crollo dei prezzi, la redditività degli affitti, l’aumento dei rischi di morosità. Un bene primario ma sotto attacco, tanto che Ape Confedilizia, l’associazione che ha per scopo la tutela degli interessi generali della proprietà edilizia e dei diritti dei proprietari, organizza una grande convegno sul tema Casa dolce casa: come difenderti. L’appuntamento è per sabato 19 ottobre 2019, alle ore 9.30, presso la Sala del Consiglio del Comune di Busalla (piazza Enrico Macciò 1). L’invito al Convegno e al Dibattito è rivolto a tutta la Cittadinanza.
Il programma prevede l’apertura dei lavori alle 9.30, con il saluto delle istituzioni; presenti anche Antonio Canevaro, presidente della commissione del registro Amministratori Confedilizia e Fabrizio Segalerba, segretario nazionale Fiaip (agenti immobiliari). Tra gli interventi, si apre con Giovanni Battista Pittaluga che parla di Crisi, tassazione e prezzo degli immobili, Pietro Suozzo (Delegato Valle Scrivia) di La tutela della proprietà privata, Roberto Galvani su Come aggiornare il valore della proprietà, Davide Spinella di Interventi manutentivi e risparmio energetico, Piermario Gatto ed Enrico Montobbio sulle Problematiche relative alla ristrutturazione e Quando la proprietà incontra l’Amministrazione Pubblica.
Il presidente di Ape Genova e vice presidente nazionale Confedilizia, Vincenzo Nasini fa una relazione su Proprietà, locazione e condominio: problemi e proposte; Alessandro Costa e Massimiliano Ricordini su Conseguenze penali agli abusi edilizi, Giorgio Fonzi su Il costo e l’inutilità di certe proprietà e Andrea Bruni Prencipe su Fiscalità, detrazioni e novità normative. Tipologie varie dei contratti di affitto. Previsti interventi del pubblico.
Obbligatorio il codice identificativo regionale
Entro il 1°agosto tutti coloro che affittano gli appartamenti con contratti di breve termine, a cominicare dagli affitti Airbnb, dovranno dotarsi del codice identificativo turistico regionale. Così ha deciso un paio di mesi fa la Regione Liguria, nonostante le proteste dei proprietari. Il ffatto che nel frattempo il governo abbia approvato un paio di settimane fa un codice identificativo nazionale, non ha cambiato le carte in tavola: il Codice identificativo turistico regionale per gli appartamenti (Citra) sarà obbligatorio. Entro questa data i codici dovranno essere pubblicati in occasione delle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, comprese le pagine delle piataforme social gestite dai titolari delle strutture ricettive. Vincenzo Nasini, presidente di Ape-Confedilizia Genova e vice presidente Confedilizia nazionale, conferma la contrarietà dei proprietari: “La Confedilizia locale e nazionale è sempre stata contraria all’istituzione di un codice obbligatorio”.
Il Secolo XIX, 18/07/2019
NOVITA’ PER LE COMUNICAZIONI DI PROROGA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Niente più sanzioni a chi omette o ritarda la comunicazione di proroga per i contratti di locazione in regime di cedolare secca.
Semplificazione fiscale: dal 30/6/2019, l’articolo 3-bis del Dl 34, aggiunto dalla legge 58/2019, prevede la NON applicazione di sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione con regime della cedolare secca.
Mentre rimangono ancora in vigore tutti gli adempimenti per la registrazione del contratto di locazione comprese le relative sanzioni da applicare per l’omesso o ritardo nella registrazione.
CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI: PROROGA BIENNALE E NON PIU’ TRIENNALE
La legge 431/98 articolo 2 comma 3 prevede la stipula del contratto di locazione a canone concordato o convenzionato e al comma 5, per questa tipologia di contratti, indica una durata 3+2.
Da quando è entrata in vigore la legge, è subito nato il dubbio sul termine della proroga se dopo i 5 anni (3+2) il contratto si prorogasse di altri 2 o 3 anni.
L’incertezza era sorta con il comma 5 della stessa legge che recita: “….Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnova alle medesime condizioni”.
Il legislatore in sede di conversione del Dl 34/2019 (convertita in legge n. 58/2019) ha voluto chiarire che cosa si intendesse con “…il contratto si rinnova alle medesime condizioni” e a tal fine ha inserito l’articolo 19 bis titolandolo come “Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato”
Infatti l’articolo 19 bis recita:“Il quarto periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto e’ rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.”
Quindi il contratto a canone concordato 3+2, decorsi i 5 anni si rinnova di due anni in due anni.
Il DL 34/2019 convertito in legge n. 58/2019, è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 29/06/2019 e di conseguenza è entrato in vigore il 30/06/2019.