Written by APE Genova

Case vacanza, ecco perché il Citra fa flop

Confedilizia: solo il 25% nel Levante si è adeguato. “E’ visto come un doppione e la procedura online è troppo complessa”

Almeno fino a oggi è stato un flop il Codice identificativo per gli appartamenti turistici (Citra), strumento voluto dalla Regione soprattutto su richiesta degli albergatori, per fare emergere dal punto di vista fiscale i vari alloggi turistici affittati attraverso i canali social, come Airbnb, o con il tradizionale metodo delle agenzie immobiliari. L’obbligo di dotarsi del Citra, valido per tutti coloro che affittano un appartamento ammobiliato con contratto transitorio, aveva come scadenza il primo di agosto; ma a tutt’oggi solo meno del 30 per cento dei proprietari e delle agenzie ha adempiuto all’obbligo. Un dato che sarebe ancora più basso nella riviera di Levante: circa il 25 per cento. Una circostanza che ha già suscitato molte polemiche, da parte degli albergatori che si può spiegare con molte ragioni. Come fa notare ad esempio Vincenzo Nasini, presidente Confedilizia provincia di Genova e vice presidente nazionale: “Siamo stati sempre contrari al codice regionale, anche perchè dopo l’introduzione del provvedimento in Liguria, al ministero del Turismo è stata creata una banca dati degli “immobili destinati alle locazioni brevi”, che dovranno dotarsi di un “codice identificativo”. Noi abbiamo informato i nostri associati invitandoli a dotarsi del codice, ma se le cose sono fatte male non ci possiamo fare nulla”.
Anche per Luciano Maggi, responsabile Confedilizia Chiavari non ci si può sorprendere del flop: “E’ vissuto come un doppione e per aderire bisogna seguire una procedura troppo complessa online. Io stesso mi aspettavo che dalla Regione venisse inviato un documento da compilare, salvo scoprire che anche quest’ultima attività è lasciata nelle mani del proprietario. Anche fissare la scadenza in piena estate, il primo agosto, è stato un errore.” Sulla questione c’è stata anche un’interrogazione regionale presentata dal consigliere regionale del levante, il 5 Stelle Fabio Tosi: “Oggi, purtroppo, basta fare una veloce verifica sui siti che trattano questo tipo di offerta (Airbnb o Booking per fare un paio di esempi), per scoprire che moltissimi proprietari di appartamenti non rispettano la legge regionale vigente, che li obbliga a pubblicare il codice identificativo (Citra) inviato dalla Regione. Chiediamo che l’assessore competente intervenga per chiaire se ci sono stati problemi o se sono i proprietari a essere in ritardo con l’inserimento del codice”. A rispondere è stato l’assessore al Turismo, Giovanni Berrino: “Effettivamente il numero degli appartamenti per i quali è stato pubblicato il codice è circa il 30%. Noi però non possiamo efettuare i controlli: questo compito adesso spetta ai Comuni. Il codice Citra (così come il codice Citr per gli alberghi) ha come obiettivi la tutela dei turisti per evitare truffe ai loro danni, il contrasto dell’abusivismo e il garantire la corretta applicazione dell’imposta di soggiorno.”

Edoardo Meoli, Il Secolo XIX

 

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Obbligatorio il codice identificativo regionale

Entro il 1°agosto tutti coloro che affittano gli appartamenti con contratti di breve termine, a cominicare dagli affitti Airbnb, dovranno dotarsi del codice identificativo turistico regionale. Così ha deciso un paio di mesi fa la Regione Liguria, nonostante le proteste dei proprietari. Il ffatto che nel frattempo il governo abbia approvato un paio di settimane fa un codice identificativo nazionale, non ha cambiato le carte in tavola: il Codice identificativo turistico regionale per gli appartamenti (Citra) sarà obbligatorio. Entro questa data i codici dovranno essere pubblicati in occasione delle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, comprese le pagine delle piataforme social gestite dai titolari delle strutture ricettive. Vincenzo Nasini, presidente di Ape-Confedilizia Genova e vice presidente Confedilizia nazionale, conferma la contrarietà dei proprietari: “La Confedilizia locale e nazionale è sempre stata contraria all’istituzione di un codice obbligatorio”.

 

Il Secolo XIX, 18/07/2019

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ECOBONUS CESSIONE DEL CREDITO SULLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

Per gli interventi ecobonus sulle singole unità abitative, il proprietario o l’avente diritto alla detrazione fiscale può cedere il credito a terzi.
La comunicazione relativa alla cessione del credito dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 luglio 2019 per le cessioni avvenute nell’anno 2018 e dovrà essere presentata in forma telematica o cartacea all’Agenzia delle Entrate indicando tutti i dati richiesti dalla modulistica: “Comunicazione cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica”.
La comunicazione, a regime, scadrà il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

direttiva case green Confedilizia contro Governo
Written by APE Genova

NOVITA’ PER LE COMUNICAZIONI DI PROROGA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Niente più sanzioni a chi omette o ritarda la comunicazione di proroga per i contratti di locazione in regime di cedolare secca.

Semplificazione fiscale: dal 30/6/2019, l’articolo 3-bis del Dl 34, aggiunto dalla legge 58/2019, prevede la NON applicazione di sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione con regime della cedolare secca.

Mentre rimangono ancora in vigore tutti gli adempimenti per la registrazione del contratto di locazione comprese le relative sanzioni da applicare per l’omesso o ritardo nella registrazione.

 

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CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI: PROROGA BIENNALE E NON PIU’ TRIENNALE

La legge 431/98 articolo 2 comma 3 prevede la stipula del contratto di locazione a canone concordato o convenzionato e al comma 5,  per questa tipologia di contratti, indica una durata 3+2.

Da quando è entrata in vigore la legge, è subito nato il dubbio sul termine della proroga se dopo i 5 anni (3+2) il contratto si prorogasse di altri 2 o 3 anni.

L’incertezza era sorta con il comma 5 della stessa legge che recita: “….Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnova alle medesime condizioni”.

Il legislatore in sede di conversione del Dl 34/2019 (convertita in legge n. 58/2019) ha voluto chiarire che cosa si intendesse con “…il contratto si rinnova alle medesime condizioni” e a tal fine ha inserito l’articolo 19 bis titolandolo come “Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato”

Infatti l’articolo 19 bis recita:“Il quarto periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto e’ rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.”

Quindi il contratto a canone concordato 3+2, decorsi i 5 anni si rinnova di due anni in due anni.

Il DL 34/2019 convertito in legge n. 58/2019,  è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 29/06/2019 e di conseguenza è entrato in vigore il 30/06/2019.

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