Written by APE Genova

Commissione tributaria provinciale e contratto di locazione con clausola penale

logo APE confedilizia

CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETÀ EDILIZIA

00187 ROMA · Via Borgognona, 47 · Tel. 06.679.34.89 (r.a.) – 06.699.42.495 (r.a.) · Fax 06.679.34.47 – 06.679.60.51

www.confedilizia.it | www.confedilizia.eu | Chi siamo

Alle Federazioni regionali
Alle Associazioni territoriali
Alle Delegazioni delle Associazioni territoriali

Facendo seguito alla nostra mail dell’8.1.2018 – con la quale abbiamo segnalato che alcuni uffici locali dell’Agenzia delle entrate hanno iniziato a richiedere al locatore, con avviso di liquidazione, l’imposta di registro in misura fissa (pari a 200 euro, oltre sanzioniinteressi e spese di notifica) qualora nel contratto di locazione, a suo tempo registrato, sia presente una clausola penale (applicando in via analogica quanto previsto per la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva) – trasmettiamo un’importante sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano di annullamento di un avviso di liquidazione di imposta di registro per la clausola penale presente nel contratto di locazione.

Nella decisione che trovate allegata QUI , il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso del contribuente – dopo aver ricordato che la pattuizione contenuta nel contratto, riferita all’evento di “morosità” e regolamentante le condizioni di “sanzionamento pecuniario” (interessi dovuti) in caso di inadempimento e/o ritardato pagamento del canone di locazione, è una prassi nei contratti di locazione – ha precisato che tale clausola è solo una penalità che attiene alla determinazione degli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento del canone e che “di per sé non è una clausola che possa considerarsi sospensiva” e quindi soggetta a tassazione ex art. 27 d.p.r. n. 131/1986.

Nella sentenza di accoglimento del ricorso, la Commissione, annullando l’avviso di liquidazione impugnato, ha anche condannato l’Ufficio delle entrate al pagamento delle spese di giudizio.

Written by APE Genova

Segnalazione urgente compilazione campo Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa comunicazione amministratori condominio

L’Agenzia delle Entrate ci ha appena inviato una mail (sotto riportata) di segnalazione degli errori riscontrati nelle prime comunicazioni degli amministratori di condominio relative alle spese per lavori effettuati sulle parti comuni. Riteniamo di estrema importanza trasmetterla, con invito a leggerla attentamente affinché ciascun interessato possa – se del caso – provvedere con urgenza alle correzioni indicate dalla stessa Agenzia.

* * *

In seguito alle verifiche effettuate sulle prime comunicazioni pervenute sono stati individuati numerosi errori nella compilazione del campo 9, “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa”, del record di dettaglio; in particolare sono stati riscontrati casi in cui, nel campo 9:

  • sono stati inseriti valori maggiori di 5;
  • è stato inserito un progressivo;
  • è stato inserito lo stesso valore per tutti i condomini dello stesso condominio, coincidente con il numero totale delle unità immobiliari nel condominio;
  • è stato indicato un numero maggiore di 1 anche in caso di unità non abitativa (Flag Unità immobiliare = B).

Si ricorda che il  campo 9, “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa”, si riferisce ad ogni singola unità immobiliare e deve contenere:

  • in caso di Unità abitativa con eventuali pertinenze, il numero di pertinenze autonomamente accatastate (dotate, cioè, di identificativo catastale autonomo), incrementato di uno (ossia l’unità abitativa comunicata);
  • in caso di Unità non abitativa autonomamente accatastata, che non è pertinenza di unità abitativa, il campo 9 deve sempre essere impostato a 1.

ESEMPIO

Se, ad esempio, in un condominio sono presenti le seguenti unità immobiliari (UI):

  • UI1, unità abitativa;
  • UI2, unità non abitativa, pertinenza di UI1, autonomamente accatastata;
  • UI3, unità abitativa;
  • UI4, unità non abitativa, autonomamente accatastata.

Dove sono state sostenute le seguenti spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio:

  • per UI1 è stata sostenuta una spesa pari a 100 euro attribuita a CF1;
  • per UI2 è stata sostenuta una spesa pari a 20 euro attribuita a CF1;
  • per UI3 è stata sostenuta una spesa pari a 90 euro attribuita a CF2;
  • per UI4 è stata sostenuta una spesa pari a 30 euro attribuita a CF3.

Deve essere inviata una comunicazione con i seguenti record di dettaglio (di seguito, per maggiore chiarezza, sono evidenziati solo i campi principali e i record possono essere inviati con un ordinamento diverso da quello sotto riportato):

N. record Progressivo intervento Tipologia intervento Progressivo edificio Dati catastali dell’unità immobiliare Importo della spesa attribuita al soggetto Flag Unità Immobiliare Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa Codice fiscale del soggetto al quale è stata attribuita la spesa
1 1 A 0 Dati UI1 120 A 2 CF1
2 1 A 0 Dati UI3 90 A 1 CF2
3 1 A 0 Dati UI4 30 B 1 CF3

Dove:

  • nel record 1 sono state inserite le spese dell’unità abitativa UI1 e della relativa pertinenza UI2 attribuita a CF1. Sono stati inseriti i dati catastali dell’unità abitativa (ma non della pertinenza), le spese delle due unità immobiliari sono state sommate e il campo 9, “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa”, vale 2 (unità abitativa + una pertinenza);
  • nel record 2 sono state inserite le spese dell’unità abitativa UI3. Il campo 9, “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa”, vale 1 (unità abitativa);
  • nel record 3 sono state inserite le spese dell’unità non abitativa UI4. Il campo 9, “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa”, vale 1 (unità non abitativa).

Vi invitiamo, pertanto, a:

  • visionare le “Risposte alle domande più frequenti” presenti nella sezione del sito dell’Agenzia delle entrate relativa alla comunicazioni per la  ristrutturazione edilizia e risparmio energetico contenenti ulteriori esempi di compilazione che saranno continuamente implementati in base alle richieste di chiarimenti o segnalazioni pervenute;
  • verificare la conformità dei software gestionali alle specifiche tecniche dell’Agenzia e, se è presente una delle anomalie segnalate, non effettuare nuovi invii fino all’aggiornamento del software gestionale;
  • correggere gli eventuali errori nei software gestionali;
  • correggere le comunicazioni già trasmesse inviando una comunicazione sostitutiva o annullare quella errata e trasmetterne una nuova ordinaria corretta”.

Written by APE Genova

2018: Novità in condominio Seminario Informativo

Seminario Informativo sulle novità 2018 rivolto ad AMMINISTRATORI CONDOMINIALI.
Argomenti trattati:
fiscali, privacy, novità tecniche
relative al condominio.

Leggi il programma:locandina incontro 31 gennaio 2018

Confermare presenza:
via mail: info@gesticond.org
Via telefono: 06 62280498

Written by APE Genova

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Errare humanum est, perseverare diabolicum, dicevano i romani antichi.

Evidentemente il motto non vale per i “romani” …moderni, soprattutto se si tratta di politici, che dimostrano di non avere alcuna remora ad insistere nelle politiche fiscali rovinose che hanno caratterizzato le scelte degli ultimi dieci anni, rendendosi complici degli stessi errori compiuti dai loro predecessori che, a partire dal cosiddetto governo Monti, passando per i governi Letta, Renzi (con qualche piccola resipiscenza…) e Gentiloni.

Quest’ultimo ed i suoi cosiddetti “esperti economici e finanziari” perseverano nell’insensata politica consistente nel colpire il settore immobiliare con una pressione fiscale inaudita e così violenta che proprio questo settore risulta essere l’unico comparto dell’economia italiana che non manifesta la benché minima crescita ed anzi evidenzia in modo sempre più drammatico la irreversibile crisi nella quale è sprofondato.

Eppure sembrava dalle prime avvisaglie che almeno le proposte minimali, avanzate da Confedilizia, di estendere alle locazioni ad uso diverso dall’abitazione, quindi agli usi commerciali, artigianali e industriali, quella cedolare secca che ha dato risultati estremamente positivi con riferimento al settore delle locazioni abitative, fossero destinate ad essere prese in considerazione.

Pareva che persino questa classe politica che il destino cinico e baro ci ha dato in sorte, avesse finalmente capito (non è difficile…) che,  solo riducendo la pressione fiscale sul settore, è possibile far ripartire un mercato, quello delle locazioni commerciali, che ormai da anni ristagna con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti, non solo sotto il profilo meramente economico, ma anche per quanto concerne i rimedi da adottare contro il degrado urbano, determinato proprio dalla continua e inarrestabile chiusura di esercizi commerciali, indotta dalla crisi economica in generale ma aggravata appunto dal peso fiscale opprimente che non invoglia certamente né a dare né a prendere in locazione immobili ad uso commerciale e ad investire in attività proprie di questo settore.

Nulla di tutto ciò: le speranze si sono ancora una volta rivelate mal riposte e un sempre più acuto senso di delusione rischia ora di portare a livelli ancora più bassi l’investimento immobiliare, a causa del cumulo tra una tassazione patrimoniale, IMU e Tasi che raggiunge i ventuno miliardi di euro, che, sommati al resto dell’imposizione fiscale reddituale con IRPEF e addizionali, arriva a ben cinquanta miliardi.

Per non dire di tutti gli altri balzelli, spese condominiali e tariffe varie che completano il processo di strangolamento dei proprietari di casa, riverberando i loro effetti negativi anche sugli inquilini e sul terziario che vive e prospera (o meglio potrebbe vivere e prosperare…) grazie a un settore immobiliare che cominciasse a dare effettivi segni di ripresa attraverso le migliaia di attività che all’immobiliare sono strettamente collegate.

Ma v’è di più.

Cosa riceve il cittadino proprietario di casa dallo Stato a fronte di questa unilaterale e inaudita espropriazione surrettizia della proprietà immobiliare (tale è infatti una tassazione che non colpisce il reddito – o solo il reddito – ma anche il patrimonio, talvolta costringendo il proprietario a liberarsi tout court dell’immobile per sottrarsi alla morsa di un fisco Moloch, vorace e insaziabile)?

Riceve almeno servizi adeguati e soprattutto protezione sotto il profilo della sicurezza, ciò che costituisce il target minimo che un Paese civile dovrebbe garantire ai propri cittadini?

Al contrario: per compensare il proprietario dei torti e delle angherie cui viene sottoposto da dieci anni (ma anche prima non si scherzava), è stata emanata un’insensata normativa sulla sicurezza che certo non tutela il proprietario contro le occupazioni illegali che si verificano quotidianamente sul territorio in modo sempre più diffuso.

Per fortuna il Tribunale di Roma ha di recente stabilito che lo Stato deve risarcire il proprietario per un’occupazione illegale cui non è stato posto rimedio da parte delle forze di polizia.

Va però che detto che lo Stato che deve mettere le mani al portafoglio per risarcire questi danni, siamo sempre noi cittadini e quindi anche quegli stessi proprietari che, oltre al danno, devono subire anche la beffa !!!

0
1 57 58 59 60 61

L’Associazione riceve solo su appuntamento da lunedì a mercoledì dalle h 9 alle h 17, giovedì a venerdì dalle h 9 alle h 13, per richieste e prenotazioni potete scrivere una mail a info@apegeconfedilizia.org o chiamare allo 010 565768 | 010 565 149


LE ISCRIZIONI PER IL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIO PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI 24/25 SI CHIUDERANNO IL 5 NOVEMBRE