Written by APE Genova

Obbligatorio il codice identificativo regionale

Entro il 1°agosto tutti coloro che affittano gli appartamenti con contratti di breve termine, a cominicare dagli affitti Airbnb, dovranno dotarsi del codice identificativo turistico regionale. Così ha deciso un paio di mesi fa la Regione Liguria, nonostante le proteste dei proprietari. Il ffatto che nel frattempo il governo abbia approvato un paio di settimane fa un codice identificativo nazionale, non ha cambiato le carte in tavola: il Codice identificativo turistico regionale per gli appartamenti (Citra) sarà obbligatorio. Entro questa data i codici dovranno essere pubblicati in occasione delle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, comprese le pagine delle piataforme social gestite dai titolari delle strutture ricettive. Vincenzo Nasini, presidente di Ape-Confedilizia Genova e vice presidente Confedilizia nazionale, conferma la contrarietà dei proprietari: “La Confedilizia locale e nazionale è sempre stata contraria all’istituzione di un codice obbligatorio”.

 

Il Secolo XIX, 18/07/2019

Written by APE Genova

ECOBONUS CESSIONE DEL CREDITO SULLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

Per gli interventi ecobonus sulle singole unità abitative, il proprietario o l’avente diritto alla detrazione fiscale può cedere il credito a terzi.
La comunicazione relativa alla cessione del credito dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 luglio 2019 per le cessioni avvenute nell’anno 2018 e dovrà essere presentata in forma telematica o cartacea all’Agenzia delle Entrate indicando tutti i dati richiesti dalla modulistica: “Comunicazione cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica”.
La comunicazione, a regime, scadrà il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

direttiva case green Confedilizia contro Governo
Written by APE Genova

NOVITA’ PER LE COMUNICAZIONI DI PROROGA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Niente più sanzioni a chi omette o ritarda la comunicazione di proroga per i contratti di locazione in regime di cedolare secca.

Semplificazione fiscale: dal 30/6/2019, l’articolo 3-bis del Dl 34, aggiunto dalla legge 58/2019, prevede la NON applicazione di sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione con regime della cedolare secca.

Mentre rimangono ancora in vigore tutti gli adempimenti per la registrazione del contratto di locazione comprese le relative sanzioni da applicare per l’omesso o ritardo nella registrazione.

 

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CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI: PROROGA BIENNALE E NON PIU’ TRIENNALE

La legge 431/98 articolo 2 comma 3 prevede la stipula del contratto di locazione a canone concordato o convenzionato e al comma 5,  per questa tipologia di contratti, indica una durata 3+2.

Da quando è entrata in vigore la legge, è subito nato il dubbio sul termine della proroga se dopo i 5 anni (3+2) il contratto si prorogasse di altri 2 o 3 anni.

L’incertezza era sorta con il comma 5 della stessa legge che recita: “….Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnova alle medesime condizioni”.

Il legislatore in sede di conversione del Dl 34/2019 (convertita in legge n. 58/2019) ha voluto chiarire che cosa si intendesse con “…il contratto si rinnova alle medesime condizioni” e a tal fine ha inserito l’articolo 19 bis titolandolo come “Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato”

Infatti l’articolo 19 bis recita:“Il quarto periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto e’ rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.”

Quindi il contratto a canone concordato 3+2, decorsi i 5 anni si rinnova di due anni in due anni.

Il DL 34/2019 convertito in legge n. 58/2019,  è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 29/06/2019 e di conseguenza è entrato in vigore il 30/06/2019.

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100 Anni di Confedilizia Pisa

Nella foto il comm. Michele Vigne, vicepresidente di Confedilizia Nazionale, l’avv. Vincenzo Nasini​, presidente di Confedilizia Genova e vice presidente di Confedilizia Nazionale e il presidente di Confedilizia Nazionale Giorgio Spaziani Testa al termine dell’evento “100 Anni di Confedilizia Pisa” e dell’incontro dedicato alle locazioni, “Focus sulle locazioni: aggiornamento normativo e giurisprudenziale”, tenutosi il 21 giugno a Pisa.

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L’Associazione riceve solo su appuntamento da lunedì a mercoledì dalle h 9 alle h 17, giovedì a venerdì dalle h 9 alle h 13, per richieste e prenotazioni potete scrivere una mail a info@apegeconfedilizia.org o chiamare allo 010 565768 | 010 565 149


LE ISCRIZIONI PER IL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIO PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI 24/25 SI CHIUDERANNO IL 5 NOVEMBRE