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Written by APE Genova

Bene il decreto “salva casa”, possibile integrazione e ampliamento

La Confedilizia è stata ascoltata in audizione dalla Commissione Ambiente della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (c.d. decreto “Salva Casa”).

La Confederazione della proprietà edilizia – rappresentata dal presidente Giorgio Spaziani Testa e dal consigliere nazionale Giovanni Govi – ha espresso apprezzamento per le misure introdotte, che hanno lo scopo di risolvere situazioni di piccole irregolarità edilizie risalenti spesso a molti anni addietro e che sono di ostacolo alla commerciabilità degli immobili o alla concessione di mutui. Misure che saranno utili ai proprietari di casa e al mercato immobiliare e che, per questo, la Confedilizia ha chiesto di integrare e ampliare.

In questa prospettiva la Confedilizia, in particolare, ha evidenziato la necessità di intervenire sulla nuova disciplina delle tolleranze costruttive ed esecutive espungendo dal testo la prevista limitazione temporale (24 maggio 2024), in quanto ingiustificata e foriera di disparità di trattamento. Ha chiesto, altresì, il definitivo superamento, per quanto attiene a tutte le fattispecie di accertamento di conformità, del requisito della doppia conformità, proponendo la sanabilità degli interventi conformi anche alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria; ciò, onde evitare il paradosso di dover demolire quanto è, invece, realizzabile secondo la vigente normativa.

Per quanto concerne, poi, la disciplina dei cambi d’uso senza opere, nell’ottica di una maggiore semplificazione, la Confederazione della proprietà edilizia ha sottolineato, invece, l’importanza di introdurre l’espressa previsione che la possibilità, sempre ammessa, dei cambi d’uso senza opere costituisca principio fondamentale dell’ordinamento, operante, quindi, anche in deroga ad eventuali prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici comunali.

Infine, con riguardo alle varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, la proposta è stata di prevedere – sempre nell’ottica di facilitare le regolarizzazioni – che tali interventi non costituiscano violazioni edilizie e siano dichiarati dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella relativa modulistica ovvero con apposita dichiarazione asseverata, allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione di diritti reali. E, più in generale, la stessa attestazione, da parte di un tecnico abilitato, è stata proposta come soluzione anche ai fini del riconoscimento dello stato legittimo di un immobile senza necessità, quindi, di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza di un titolo abilitativo, così come invece disposto dal decreto “Salva Casa”.

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